Le tre direttive comunitarie che modificano le regole sugli appalti

[Fonte: Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale – ITACA, associazione tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano].

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 94 del 28 marzo 2014, le nuove tre direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, settori speciali e concessioni, in vigore dal 17 aprile 2014. A partire da tale data, gli Stati membri avranno 24 mesi per trasporre le disposizioni delle nuove norme nel diritto nazionale.

La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici  abroga la direttiva 2004/18/CE, e stabilisce norme per quanto riguarda appalti pubblici e concorsi pubblici di progettazione di valore non inferiore a:
a) 5.186.000 Euro per gli appalti pubblici di lavori;
b) 134.000 Euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III;
c) 207.000 Euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato III;
d) 750.000 Euro per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato XIV.
Le disposizioni non si applicano ad appalti aventi per oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, e ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana.

La Direttiva 2014/23/UE sui contratti di concessione   stabilisce norme applicabili alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione indette da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori il cui valore stimato non è inferiore a 5.186.000 Euro. La direttiva, composta da 55 articoli e allegati, riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici.
Tali disposizioni non si applicano ai servizi di trasporto aereo e, in generale, servizi pubblici di trasporto passeggeri; alle concessioni di servizi per l’acquisto o la locazione di beni immobili, mentre, si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

La Direttiva 2014/25/UE sui settori speciali   sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, che abroga la direttiva 2004/17/CE, composta da 110 articoli e allegati, stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti da enti aggiudicatori per quanto riguarda appalti e concorsi di progettazione il cui valore è stimato come non inferiore a:
a) 414.000 Euro per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;
b) 5.186.000 Euro per gli appalti di lavori;
c) 1.000.000 Euro per i contratti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato XVII.
In riferimento ai servizi di trasporto, la direttiva si applica alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo. Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.
La direttiva si applica, anche, alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

Le direttive sono entrate in vigore ad aprile e gli Stati membri avranno dunque tempo fino ad aprile 2016 per recepirle.  Tra le principali misure, si segnalano:

– Nuovo criterio di “offerta economicamente più vantaggiosa” (MEAT) nella procedura di aggiudicazione

– Introdotti nuovi “partenariati per l’innovazione ” per rafforzare soluzioni innovative negli appalti pubblici

– Nuovo “documento unico europeo di gara” standard, basato sull’autocertificazione

– Nuove norme per il subappalto e disposizioni più severe sulle ” offerte anormalmente basse” per combattere il dumping sociale

– Nessuna imposizione di privatizzazione delle imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico.

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