in base all”art. 31 commi 10 e 11 della legge 183/2011 le entrate provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione Europea e le relative spese sia di parte corrente sia in conto capitale anche in più anni purché nei limiti complessivi delle relative entrate e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008. L’esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. Nel caso in cui l’UE riconosca importi inferiori a quelli esclusi ai fini del Patto, l’importo corrispondente alle spese non riconosciute deve essere incluso tra le spese rilevanti ai fini del Patto nell’anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento.
